Art. 6

LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

In vigore dal 7 ago 1962
Ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 24 maggio 1952, n. 610, le Casse pensioni sono autorizzate ad avvalersi del sistema di riscossione con la ritenuta di ufficio, previsto nelle suddette disposizioni, in ogni caso, a prescindere dallo stato di morosità, nei riguardi dei soci di cooperative edilizie finanziate dalle Casse stesse, dei locatari di appartamenti, negozi ed altri locali di proprietà delle dette Casse nonchè nei riguardi degli eventuali garanti dei locatari medesimi, anche se si tratti di dipendenti o pensionati da enti pubblici non considerati nei primo comma del citato articolo 40. Al ricupero dei crediti insoluti per quote di ammortamento mutuo, per canoni di locazione ed altre somme dovute può provvedersi, in ogni caso, nei confronti di soci di cooperative edilizie, di locatari morosi o di loro garanti anche con la procedura prescritta con il testo unico 14 aprile 1910, n. 639.
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LEGGE 13 giugno 1962, n. 855 (Art. 6 Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro.) — Testo vigente | Portale Normativo