Art. 3

LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

In vigore dal 7 ago 1962
L'acquisto di fabbricati in corso di costruzione è consentito, semprechè siano stati ultimati il rustico, la gabbia portante, i solai, le tamponature esterne e le coperture. Il contratto di acquisto dei fabbricati in corso di costruzione, di cui al precedente comma, deve considerarsi stipulato per l'intero immobile, come se fosse completo e ritenuto in ogni sua parte ed accessori, e produce, pertanto, una volta perfezionato, gli effetti di cui all'articolo 1470 del Codice civile anche per le opere e le addizioni necessarie al completamento del fabbricato. La Cassa pensioni acquirente è facoltata a corrispondere, dopo il perfezionamento del contratto, il prezzo dell'area e dei manufatti già esistenti. L'acquisto dei fabbricati, di cui al presente articolo, è consentito solo nel caso di immobili il cui prezzo, per area e costruzione, non sia inferiore nel complesso, ad opere ultimate, a lire 600 milioni.
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LEGGE 13 giugno 1962, n. 855 (Art. 3 Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro.) — Testo vigente | Portale Normativo