Art. 2

LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

In vigore dal 7 ago 1962
Il direttore generale degli Istituti di previdenza delibera: a) sul la rinuncia all'applicazione delle clausole penali previste negli atti degli Istituti nonchè sull'abbuono di indennità di mora, qualora l'importo da abbandonare non superi le lire 300.000; b) sull'instaurazione di liti attive, sulle transazioni dirette a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualora si tratti di singoli importi non superiori a lire 1.200.000; c) sull'annullamento di crediti inestinguibili, qualora i singoli importi non superino le lire 2.400.000. Le operazioni come sopra deliberate sono comunicate dal direttore generale al Consiglio di amministrazione nella successiva adunanza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-06-13;855#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo