Art. 9

LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

In vigore dal 7 ago 1962
Per contrarre i mutui è sufficiente che i Comuni e le Province producano - oltre l'atto di delega sul cespite delegato - copia della deliberazione di assunzione del mutuo debitamente approvata dall'autorità tutoria con autorizzazione, se necessaria, al mantenimento della corrente sovrimposta. Il prefetto, con propria dichiarazione dovrà attestare che sono state adempiute le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale per le pubblicazioni della suddetta deliberazione e della decisione tutoria di approvazione e che la deliberazione medesima è divenuta esecutiva a tutti gli effetti. Quando occorra, dovrà altresì attestare che alla contrattazione del mutuo non ostano le disposizioni dell'articolo 300 della suindicata legge comunale e provinciale. In relazione a quanto prescritto dall'articolo 94 del testo unico per la finanza locale, per la riscossione delle imposte di consumo da delegare a garanzia di prestiti, è sufficiente che il prefetto, con propria dichiarazione, attesti che, con il contratto di appalto o mediante contratto aggiuntivo o apposita convenzione, la riscossione di dette imposte sia stata data in carico all'appaltatore, o, nel caso di gestione diretta, all'esattore o al tesoriere comunale con le condizioni stabilite dalla legge sulle imposte dirette. Quando si tratti di mutui garantiti con le delegazioni di cui al precedente il prefetto dovrà attestare che, con il contratto di esattoria o ricevitoria o mediante contratto aggiuntivo o apposita convenzione l'esattore o il ricevitore provinciale ha assunto per le delegazioni anzidette gli obblighi previsti dalle vigenti norme per le delegazioni sulla sovrimposta fondiaria.
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