Art. 13
LEGGE 13 giugno 1962, n. 855
In vigore dal 7 ago 1962
Il direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione, può con proprio provvedimento differire, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 85, libro II, parte I, del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, di uno o più anni la decorrenza dell'ammortamento dei prestiti non garantiti mediante delegazioni sulle entrate tributarie.
La decorrenza dell'ammortamento dei mutui concessi a favore delle cooperative edilizie, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, degli Istituti autonomi per le case popolari, degli Istituti assimilati e degli Enti o Società che costruiscono case popolari ed economiche senza finalità di lucro, è stabilita dal direttore generale con proprio provvedimento dal 1° del mese di gennaio immediatamente successivo alla data in cui il fabbricato è divenuto abitabile o abitato. A richiesta del mutuatario la decorrenza può essere fissata anche dal 1 gennaio immediatamente precedente alla data suddetta.
La durata dell'ammortamento di eventuali mutui suppletivi, concessi dopo l'inizio dell'ammortamento del mutuo principale, sarà limitata al numero degli anni mancanti alla scadenza del mutuo principale.
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