Art. 12

LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

In vigore dal 7 ago 1962
Per il recupero, a carico degli Enti mutuatari, delle somme a qualsiasi titolo dovute alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, queste effettuano la compensazione amministrativa sui mandati di pagamento relativi ai mutui concessi, anche senza il consenso dell'Ente debitore ed anche se si tratti di mutui aventi specifica destinazione.
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LEGGE 13 giugno 1962, n. 855 (Art. 12 Norme in materia di investimenti dei fondi patrimoniali degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro.) — Testo vigente | Portale Normativo