Art. 12 · LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

Art. 12

LEGGE 13 giugno 1962, n. 855

In vigore dal 7 ago 1962
Per il recupero, a carico degli Enti mutuatari, delle somme a qualsiasi titolo dovute alle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, queste effettuano la compensazione amministrativa sui mandati di pagamento relativi ai mutui concessi, anche senza il consenso dell'Ente debitore ed anche se si tratti di mutui aventi specifica destinazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-06-13;855#art-12