Art. 30

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
Previa autorizzazione del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno possono essere concessi entro il quadro delle priorità stabilite dall' contributi in conto capitale in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali, per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali, esclusi quelli produttori di energia elettrica. È autorizzata altresì la concessione all'Ente Sardo di Elettricità di contributi per l'ampliamento dei suoi impianti e per la costruzione di linee di trasporto di energia elettrica. Oltre ai macchinari e alle attrezzature, sono compresa nel calcolo della spesa le opere murarie e le altre indicate nell' della legge 29 luglio 1957, n. 634. Quando i macchinari, le attrezzature e le opere siano ammessi a contributo a qualsiasi altro titolo, a termini di disposizioni diverse della presente legge i contributi medesimi possono essere integrati fino alla concorrenza della misura indicata nel comma precedente. I criteri per la determinazione della misura e la scala di priorità dei contributi di cui ai commi precedenti sono determinati dal piano e dal programmi in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione, nonchè alla localizzazione delle iniziative. Nell'ambito del fondi assegnati per la concessione dei contributi di cui ai commi precedenti è stabilito nel piano e nei programmi l'ammontare massimo disponibile per la iniziative di grandi dimensioni. Nella concessione dei contributi a tali iniziative avranno priorità assoluta quelle che, oltre al ciclo produttivo di base, comprendono anche i cicli di lavorazione successiva. È istituito un apposito Fondo per la concessione di garanzie sussidiarie nei limiti del 30 per cento dei mutui concessi dagli istituti di credito a medie e piccole imprese che, pur presentando requisiti di validità economica e tecnica, non possono fornire in proprio le necessarie garanzie reali agli istituti finanziatori.
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