Art. 26

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
Allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, è autorizzata l'assunzione degli oneri relativi ad un programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse, di studi e sperimentazioni sulle possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti. A tali ricerche si può provvedere anche con la partecipazione di enti pubblici e di imprese private sulla base di particolari convenzioni da stipularsi tra la Regione e gli enti ed imprese interessate. È autorizzata altresì la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa necessaria per la installazione di impianti pilota e di nuovi impianti di eduzione delle acque alla quota giudicata idonea per la ricerca preparatoria di un nuovo ciclo di coltivazione delle miniere. La erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione da parte delle aziende interessate ed alla approvazione da parte della Regione di programmi organici per la valorizzazione integrale delle risorse minerarie e per l'attuazione di opere atte a migliorare le condizioni di lavoro, di abitazione, di trasporto e di igiene dei lavoratori dipendenti.
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