Art. 26 · LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

Art. 26

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
Allo scopo di favorire la valorizzazione delle risorse minerarie della Sardegna, è autorizzata l'assunzione degli oneri relativi ad un programma straordinario di ricerca per l'accertamento delle risorse, di studi e sperimentazioni sulle possibilità di incremento della produttività estrattiva e di sfruttamento e lavorazione sul luogo dei minerali estratti. A tali ricerche si può provvedere anche con la partecipazione di enti pubblici e di imprese private sulla base di particolari convenzioni da stipularsi tra la Regione e gli enti ed imprese interessate. È autorizzata altresì la concessione di contributi fino al 50 per cento della spesa necessaria per la installazione di impianti pilota e di nuovi impianti di eduzione delle acque alla quota giudicata idonea per la ricerca preparatoria di un nuovo ciclo di coltivazione delle miniere. La erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione da parte delle aziende interessate ed alla approvazione da parte della Regione di programmi organici per la valorizzazione integrale delle risorse minerarie e per l'attuazione di opere atte a migliorare le condizioni di lavoro, di abitazione, di trasporto e di igiene dei lavoratori dipendenti.
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