Art. 22

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
La Regione finanzierà l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento. La Regione finanzierà altresì la istituzione di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio.
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