Art. 27

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
Nel settore dell'industria tanto il piano quanto i programmi devono indirizzare gli investimenti secondo piani territoriali che prevedano l'adeguata attrezzatura di aree industriali sulla base di scelte prioritarie sia per quanto si riferisce ai settori di intervento che alle zone territoriali di localizzazione delle industrie, al fine di promuovere lo sviluppo industriale, quante più armonico ed omogeneo possibile, in tutto il territorio della Sardegna. In particolare si dovrà prevedere: a) lo sviluppo della piccola e media impresa industriale; b) la formazione ed il potenziamento dell'industria di base e di trasformazione, con priorità per l'impiego delle risorse locali.
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