Art. 32

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
Alle aziende a partecipazione statale che attuano il piano di investimenti di cui al terzo comma dell' della presente legge e a quelle previste nella legge regionale 7 maggio 1953, n. 22, sono applicabili tutti i benefici previsti dalla presente legge.
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