Art. 34

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
È autorizzata la concessione di contributi fino a un massimo del 40 per cento della spesa necessaria per la provvista o riconversione di mezzi nautici e relative attrezzature per più razionali sistemi di pesca e per l'ammodernamento degli impianti delle tonnare, per l'allestimento di nuovi impianti e attrezzature di conservazione, distribuzione e vendita di prodotti ittici e per l'ammodernamento di quelli esistenti, compreso l'acquisto di automezzi per il trasporto del prodotto ai mercati di vendita. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di pescatori. Nell'ambito dei fondi assegnati per le concessioni dei contributi, il piano e i programmi devono stabilire l'ammontare minimo riservato alle cooperative dei pescatori. Possono essere altresì concessi congiuntamente ai contributi di cui ai commi precedenti, contributi nel pagamento degli interessi su mutui contratti per finanziare il resto della spesa, in misura tale da far gravare sul mutuatario non più del 3 per cento annuo. Per la concessione di prestiti di esercizio a breve e medio termine agli operatori della piccola pesca e loro cooperative possono essere altresì concesse anticipazioni agli istituti di credito, da regolare con apposita convenzione tra la Regione e gli istituti medesimi. La garanzia di cui al quinto comma dell' è estesa anche agli operatori della piccola pesca e loro cooperative.
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