Art. 35

LEGGE 11 giugno 1962, n. 588

In vigore dal 18 lug 1962
Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge, interventi diretti a: a) concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 50 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di produzione artigiana ed i consorzi indicati nell' della legge 25 luglio 1956, n. 860; b) concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per il resto della spesa ed in misura, tale da far gravare sull'artigiano non più del 3 per cento annuo. La garanzia sussidiaria di cui al quinto comma dell' è estesa anche a favore degli imprenditori artigiani e loro cooperative.
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