Art. 20
LEGGE 11 giugno 1962, n. 588
In vigore dal 18 lug 1962
Ferme restando le norme previste dall' e successivi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, i proprietari di terreni anche se non ricadenti nei comprensori di bonifica, hanno l'obbligo di eseguire, con i sussidi ed i finanziamenti di favore previsti nella presente legge le opere di interesse particolare dei propri fondi in conformità delle direttive fondamentali di trasformazione fondiaria stabilite dal piano e dai programmi.
Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere obbligatorie di interesse dei loro fondi sia, scaduto e quando, prima della scadenza, già risulti impossibile che essa avvenga entro il termine stesso la Regione con decreto del Presidente procede all'espropriazione degli immobili degli inadempienti a favore degli enti di colonizzazione o dell'Opera nazionale combattenti per la trasformazione ed assegnazione secondo i rispettivi statuti ovvero autorizza l'esecuzione delle opere a spese dei proprietari ed a cura degli enti su indicati.
Ove sia in atto un contratto agrario i piani di trasformazione aziendale vengono presentati e attuati di intesa tra i contraenti, che beneficiano del contributo di cui all' in proporzione ai rispettivi apporti di capitale e lavoro nell'attuazione dei piani stessi. La Regione promuoverà le necessarie intese.
La Regione sia direttamente sia a mezzo degli enti di colonizzazione o di altri enti operanti a fini di sviluppo agricolo nella Regione potrà disporre l'acquisto di terreni allo scopo di provvedere alla loro trasformazione e assegnazione a coltivatori o allevatori diretti non proprietari, singoli o associati. Gli oneri relativi saranno a carico degli stanziamenti di cui alla presente legge.
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