Art. 27

LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

In vigore dal 20 lug 1962
Accertamenti già eseguiti dagli Istituti di classificazione Le navi munite di certificato di classe in regolare corso di validità rilasciato da uno degli istituti di classificazione di cui all' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, nonchè le navi munite di certificato di navigabilità, sono dispensate, in occasione delle visite di cui agli articoli precedenti, dagli accertamenti che hanno formato oggetto di visite o constatazioni o verifiche da parte dell'istituto di classificazione.
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