Art. 24
LEGGE 5 giugno 1962, n. 616
In vigore dal 20 lug 1962
Spese di funzionamento del Comitato
All'onere di lire 5.000.000 annui relativo al funzionamento del Comitato di cui al precedente si provvederà per l'esercizio finanziario 1961-62 mediante riduzione di pari importo del fondo inscritto al capitolo n. 393 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei tesoro per detto esercizio destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-06-05;616#art-24