Art. 26

LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

In vigore dal 20 lug 1962
Ispezioni agli apparecchi radioelettrici Quando per il rilascio o il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneità devono essere ispezionati gli apparecchi radioelettrici, della Commissione di visita fa parte anche un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. All'ispezione degli apparecchi radioelettrici, quando non coincide con la visita della nave, procede esclusivamente un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
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