Art. 31
LEGGE 5 giugno 1962, n. 616
In vigore dal 20 lug 1962
Omissione di esercitazione
Dopo l'articolo 1218 del Codice della navigazione è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 1218-bis. - Il comandante che non fa eseguire, salvo casi eccezionali giustificati, le esercitazioni prescritte in ordine alla sicurezza della navigazione, è punito con l'arresto fino a 3 mesi ovvero con l'ammenda fino a lire 16.000.
In caso di recidiva la condanna importa la sospensione del titoli ovvero dalla professione da uno a sei mesi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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