Art. 33
LEGGE 5 giugno 1962, n. 616
In vigore dal 20 lug 1962
Omessa o irregolare esecuzione di lavori
attinenti alla sicurezza della navigazione
L'armatore o il comandante che fa navigare la nave in violazione delle prescrizioni dell'autorità marittima circa l'esecuzione di lavori attinenti alla sicurezza della navigazione, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fini ad un anno e con la multa non inferiore a lire 80.000.
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