Art. 32

LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

In vigore dal 20 lug 1962
Omessa denuncia di avarie o di mutamenti apportati alle navi Il comandante che omette di denunciare i fatti previsti dall' all'autorità marittima o all'estero all'autorità consolare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 4.000 ad 80.000.
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