Art. 19
LEGGE 5 giugno 1962, n. 616
In vigore dal 20 lug 1962
Prescrizioni per le navi non soggette al bordo libero.
Per le navi non munite di certificato di bordo libero, indipendentemente dall'osservanza di quanto prescritto dagli articoli 297 del Codice della navigazione e 347 del regolamento per l'esecuzione del predetto Codice (navigazione marittima), il comandante deve curare che la caricazione non superi i limiti della normale portata della nave e sia eseguita in modo da non compromettere in nessun caso la stabilità della nave stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1962-06-05;616#art-19