Art. 17

LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

In vigore dal 20 lug 1962
Tracciamento e verifica delle marche di bordo libero. Le marche di bordo libero devono essere tracciate sotto il controllo dell'ente tecnico e devono rimanere inalterate. La posizione delle marche deve essere rettificata ogni qualvolta risulti una modificazione degli elementi che interessano la determinazione del bordo libero. Durante le visite periodiche deve essere verificata la posizione delle marche. Indipendentemente dal controlli periodici l'autorità marittima può disporre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, l'effettuazione di verifiche straordinarie.
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