Art. 15
LEGGE 5 giugno 1962, n. 616
In vigore dal 20 lug 1962
Casi di forza maggiore.
La nave, che al momento di intraprendere il viaggio, non sia tenuta all'osservanza delle presenti norme, non dovrà sottostarvi se durante il viaggio sia costretta a dirottare per cattivo tempo o per altre cause di forza maggiore in zone o in porti al di fuori dei limiti consentiti.
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