Art. 11
LEGGE 5 giugno 1962, n. 616
In vigore dal 15 dic 1994
Dichiarazione di "Tipo approvato".
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 347.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 347.
Gli apparecchi, i dispositivi ed i materiali di "tipo approvato", all'atto della loro sistemazione a bordo, sono sottoposti a verifica da parte dell'ente tecnico.
Gli oggetti ed i materiali di "tipo approvato" devono essere contrassegnati, sotto la responsabilità del fabbricante o del fornitore, con la marca di fabbrica e con l'indicazione "tipo approvato".
Ove gli apparecchi, dispositivi o materiali portanti l'indicazione "tipo approvato" non corrispondano alle caratteristiche del prototipo, il responsabile, salvo il disposto dell', è tenuto, in ogni caso, a sostituire gli apparecchi, i dispositivi o i materiali non corrispondenti al "tipo approvato".
I precedenti commi non si applicano agli apparecchi radioelettrici di bordo, per i quali provvede il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a norma di leggi e regolamenti speciali.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 APRILE 1994, N. 393
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Il Ministero della marina mercantile può altresì autorizzare, in via eccezionale, l'impiego a bordo di apparecchi, dispositivi e materiali dichiarati di "tipo approvato" dall'autorità di uno Stato con il quale esistono particolari accordi internazionali, allorchè sia stato necessario sostituire, in porti esteri, apparecchi, dispositivi o materiali andati distrutti o danneggiati per cause di forza maggiore sopravvenute nel corso della navigazione.
L'autorizzazione di cui ai due precedenti commi, qualora si riferisca ad apparecchiature radioelettriche, è data dal Ministero della marina mercantile d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Storico versioni
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