Art. 7
LEGGE 5 giugno 1962, n. 616
In vigore dal 20 lug 1962
Requisiti per il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneità
I requisiti tecnici necessari per ottenere il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneità sono determinati dai regolamenti di esecuzione della presente legge.
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