Art. 3

LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

In vigore dal 20 lug 1962
Definizioni Ai fini dell'applicazione della presente legge si intende: a) per viaggio internazionale il viaggio che si effettua tra porti di Stati diversi. A tale effetto le colonie, i territori d'oltremare e le zone soggette ad amministrazione fiduciaria di organismi internazionali sono da considerarsi come Stati autonomi; b) per nave da passeggeri qualsiasi nave adibita al trasporto di passeggeri in numero superiore a dodici; c) per nave da carico qualsiasi nave che non sia da passeggeri; d) per nave cisterna qualsiasi nave da carico adibita al trasporto di liquidi alla rinfusa; e) per passeggero qualsiasi persona imbarcata sulla nave, che non faccia parte dell'equipaggio. Non sono computate nel numero dei passeggeri le persone di età inferiore ad un anno, le persone imbarcate per disposizione dell'autorità marittima o consolare nonchè le persone imbarcate per particolari esigenze della nave; f) per ente tecnico l'istituto di classificazione al quale sono devolute dal Ministro per la marina mercantile le attribuzioni previste dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340.
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