Art. 8
LEGGE 5 giugno 1962, n. 616
In vigore dal 20 lug 1962
Proroga dei certificati di sicurezza o d'idoneità
La validità dei certificati di sicurezza o di idoneità può essere prorogata dall'autorità marittima per un periodo non superiore ad un mese.
Se la validità di uno dei certificati di sicurezza o d'idoneità scade quando la nave si trovi in un porto estero, l'autorità consolare può prorogarla per un periodo non superiore a cinque mesi al fine di permettere alla nave di completare il viaggio per l'Italia.
La nave alla quale sia, stata concessa la proroga, di cui al precedente comma, non può ripartire dal porto nazionale ove ha completato il viaggio senza aver ottenuto il rinnovo del certificato.
Se la nave all'atto della scadenza di un certificato di sicurezza o d'idoneità si trova impegnata in traffici tra porti di Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorità consolare può prorogare la validità dei certificati scaduti per tutto il periodo durante il quale la nave resterà impegnata nei traffici predetti. Nel caso che tale periodo superi cinque mesi dalla scadenza dei certificati l'autorità consolare provvede a norma del secondo capoverso dell'.
I certificati scaduti devono essere comunque rinnovati non appena la nave approdi in un porto nazionale o in un porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione.
A tale fine l'autorità consolare deve interessare l'autorità locale competente al rinnovo dei certificati scaduti.
Storico versioni
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