Art. 13

LEGGE 5 giugno 1962, n. 616

In vigore dal 20 lug 1962
Esenzioni. Il Ministero della marina mercantile può esentare in tutto o in parte dall'applicazione delle norme concernenti la sicurezza della navigazione in viaggi internazionali le navi che in via eccezionale siano adibite ad un viaggio internazionale. Il Ministero della marina mercantile, nel concedere le esenzioni di cui al precedente comma, determina, caso per caso, sentito l'ente tecnico e gli organi tecnici competenti, le misure da adottare per garantire la sicurezza della nave e della vita umana.
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