Art. 5
LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66
In vigore dal 22 mar 1962
La revisione della gestione dell'Opera è affidata ad un Collegio di revisori dei conti così composto:
a) di un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente designati dal Ministero del tesoro;
b) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero dell'interno;
c) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della pubblica istruzione;
d) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
e) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della sanità.
Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro e dura in carica quattro anni.
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