Art. 3
LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66
In vigore dal 22 mar 1962
Il Consiglio di amministrazione:
1) adotta i provvedimenti di carattere generale intesi a realizzare i compiti dell'Opera;
2) delibera sui bilanci preventivi e consuntivi;
3) delibera sulla costruzione, sull'acquisto, alienazione e trasformazione dei beni immobili, sull'accettazione di lasciti e donazioni a favore dell'Opera;
4) delibera, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento organico del personale e dei servizi centrali e periferici;
5) nomina il direttore generale secondo le norme previste dal regolamento organico del personale;
6) delibera sulle convenzioni da stipularsi con enti operanti a favore dei ciechi;
7) delibera su eventuali altri argomenti proposti dal presidente.
Le delibere di cui ai numeri 4) e 5) devono essere approvate con
decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.
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