Art. 7

LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

In vigore dal 3 mag 1974
Ogni cittadino affetto da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, infortunio sul lavoro o di servizio, ha diritto, in considerazione delle specifiche esigenze derivanti dalla minorazione, ad una pensione non riversibile qualora versi in stato di bisogno. (3)
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