Art. 2

LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

In vigore dal 22 mar 1962
L'Opera nazionale per i ciechi civili è retta da un Consiglio di amministrazione composto di un presidente e di dieci consiglieri nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'interno. I Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il tesoro designano rispettivamente un consigliere; quattro sono designati dalla Unione italiana ciechi e uno dalla Federazione nazionale delle istituzioni prociechi. I cinque rappresentanti delle organizzazioni dei ciechi sono scelti dal Ministro per l'interno su una rosa di quindici nomi di cui dodici proposti dall'Unione italiana ciechi e tre proposti dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi. Il Consiglio dura in carica quattro anni ed i componenti possono essere riconfermati.
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