Art. 6

LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

In vigore dal 22 mar 1962
L'Opera dispone di una organizzazione centrale e periferica. L'organizzazione periferica è costituita principalmente dagli uffici regionali, retti preferibilmente da un funzionario cieco civile dipendente dell'Opera. Presso gli uffici della Sede centrale, non aventi carattere amministrativo, debbono prestare la loro opera anche funzionari ciechi civili.
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