Art. 5 · LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

Art. 5

LEGGE 10 febbraio 1962, n. 66

In vigore dal 22 mar 1962
La revisione della gestione dell'Opera è affidata ad un Collegio di revisori dei conti così composto: a) di un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un supplente designati dal Ministero del tesoro; b) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero dell'interno; c) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della pubblica istruzione; d) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) di un revisore effettivo ed un supplente designati dal Ministero della sanità. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro e dura in carica quattro anni.
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