Art. 12
LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345
In vigore dal 9 set 2003
Nomine a referendario.
Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare:
a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;
b) i sostituti procuratori dello Stato;
c) i sostituti procuratori e giudici istruttori militari;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno cinque anni
;
e) gli impiegati delle
Amministrazioni pubbliche di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti della laurea in giurisprudenza ed appartenenti alle carriere direttive con qualifica non inferiore a quelle di consigliere di prima classe od equiparata, che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di "ottimo".
I bandi di concorso possono riservare una percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale che sia dotato oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di altro titolo di studio equipollente
.
Per quanto altro attiene alle modalità del concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della magistratura della Corte si applicano, fino all'emanazione del testo unico previsto dal successivo , le norme vigenti.
Alla lettera a) dell' del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, sono soppresse le parole "della regia università di Roma".
Storico versioni
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