Art. 11

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

In vigore dal 17 gen 1962
Funzioni dei primi referendari e referendari I primi referendari sono preposti agli uffici di controllo nelle sezioni giurisdizionali hanno vuoto deliberativo negli affari dei quali sono relatori e, fermo restando il disposto dei secondo comma dell' del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1211, possono essere chiamati dal Presidente della Corte stessa a supplire i consiglieri assenti o impediti. I referendari negli uffici di controllo coadiuvano i primi referendari preposti agli uffici stessi e nelle sezioni giurisdizionali hanno voto deliberativo negli affari dei quali sono relatori. Le funzioni di sostituto procuratore generale possono essere attribuite a primi referendari ed a referendari con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri giusta designazione del Presidente della Corte dei conti.
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