Art. 5

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

In vigore dal 17 gen 1962
Delegazioni regionali. Gli Uffici distaccati della Corte dei conti presso i Provveditorati regionali alle opere pubbliche e presso il Magistrato alle acque assumono la denominazione di "Delegazioni regionali della Corte dei conti". Le Delegazioni regionali della Corte dei conti esplicano le attribuzioni già proprie degli Uffici distaccati c quelle previste dalle norme sul decentramento amministrativo. La Delegazione con sede in Trieste esercita altresì il controllo sugli atti, i rendiconti e le contabilità del commissario generale del Governo per il territorio di Trieste.
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