Art. 4

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

In vigore dal 17 gen 1962
Elevazione dei limiti di somma. Sono elevati di sessanta volte i limiti di somma indicati negli articoli 46, 55 e 67 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
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