Art. 1
LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345
In vigore dal 17 gen 1962
La Camera del deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Istituzione della IV e della V Sezione speciale per le pensioni di guerra.
Sono istituite una quarta ed una quinta Sezione speciale della Corte dei conti, per i giudizi sui ricorsi in materia di pensioni di guerra.
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