Art. 15
LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345
In vigore dal 17 gen 1962
Norme sulla composizione e sul funzionamento delle Sezioni.
I magistrati collocati fuori ruolo per esercitare funzioni diverse da quelle di istituto, non possono far parte delle sezioni costituite, ai termini del precedente , in seno al Consiglio di presidenza.
In caso di assenza o di impedimento, il presidente della Corte può essere sostituito, nella presidenza di ciascuna sezione, dal presidente di sezione che preceda nell'ordine di ruolo tra, quelli componenti la sezione medesima.
I presidenti di sezione, i consiglieri ed il vice procuratore generale, componenti le due sezioni del Consiglio di presidenza, in caso di assenza o di impedimento sono sostituiti dai magistrati di pari funzione che immediatamente seguano in ordine di ruolo.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei dei suoi membri, oltre il presidente, per la prima sezione; di almeno cinque dei suoi membri, oltre il presidente ed il segretario generale, per la seconda sezione.
Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza assoluta; a parità di voti prevale quello del presidente.
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