Art. 13

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

In vigore dal 17 gen 1962
Promozioni a primo referendario, a consigliare e vice procuratore generale, a presidente di Sezione e procuratore generale. Le promozioni da referendario a primo referendario sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio del ministri. Il giudizio di promovibilità, a scelta o secondo il turno di anzianità, è dato dalla seconda sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti. Le promozioni da primo referendario a Consigliere o Vice Procuratore Generale e quelle da Consigliere o Vice Procuratore Generale e Presidente di Sezione o Procuratore Generale sono disposte cui decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, previo parete di promovibilità dato dalla prima sezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.
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