Art. 45

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

In vigore dal 17 gen 1962
Copertura della spesa All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1960-61 si provvederà per quanto concerne lire 350 milioni, ed anche in deroga all' della legge 27 febbraio 1955, n. 64, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari di cui alla legge 27 maggio 1959, numero 355. Per la spesa ulteriore, con corrispondente aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti della imposta di registro. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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