Art. 41

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

In vigore dal 17 gen 1962
Norma transitoria Nella prima applicazione della presente legge i candidati risultati idonei nei concorsi per titoli ed esami a vice referendario, banditi con decreti del presidente della Corte dei conti in data 4 maggio 1957 e 21 novembre 1958, che ne facciano domanda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, potranno conseguire la nomina a vice referendario, semprechè risultino in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del requisito dell'età. I medesimi saranno collocati in ruolo con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo l'ordine delle graduatorie dei concorsi e dopo l'ultimo dei magistrati iscritti nella qualifica di vice referendario alla data anzidetta. Ad essi si applica il disposto di cui al penultimo comma del precedente .
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