Art. 39

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

In vigore dal 17 gen 1962
Riduzione del limite di anzianità Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i limiti di anzianità di servizio richiesti per le promozioni nei ruoli dei magistrati e del personale della Corte dei conti sono ridotti di un anno e mezzo. Per effetto di questa disposizione non può essere conseguita più di una promozione.
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