Art. 37

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

In vigore dal 17 gen 1962
Conferimento dei posti disponibili nelle carriere esecutiva ed ausiliaria Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle varie qualifiche delle carriere esecutiva e del personale ausiliario sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.
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