Art. 37
LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345
In vigore dal 17 gen 1962
Conferimento dei posti disponibili nelle carriere esecutiva ed ausiliaria
Al conferimento delle promozioni per i posti disponibili o che si rendano tali per effetto della prima applicazione della presente legge nelle varie qualifiche delle carriere esecutiva e del personale ausiliario sarà provveduto entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1961-12-20;1345#art-37