Art. 39 · LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

Art. 39

LEGGE 20 dicembre 1961, n. 1345

In vigore dal 17 gen 1962
Riduzione del limite di anzianità Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i limiti di anzianità di servizio richiesti per le promozioni nei ruoli dei magistrati e del personale della Corte dei conti sono ridotti di un anno e mezzo. Per effetto di questa disposizione non può essere conseguita più di una promozione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1345#art-39