Art. 5
LEGGE 30 novembre 1961, n. 1326
In vigore dal 5 gen 2019
Il Consiglio di amministrazione e il Comitato dei sindaci previsti dalle disposizioni vigenti per l'amministrazione e il controllo della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, sono organi distinti per ciascuno degli Enti anzidetti.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 NOVEMBRE 2018, N. 137
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I due Comitati dei sindaci sono composti da 3 membri.
La nomina dei membri degli organi collegiali suddetti è fatta dal Ministro per le finanze.
Storico versioni
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